Art. 26.
(Partecipazione a più società).

      1. Salvo quanto stabilito con i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 39, comma 3, il professionista può partecipare a una sola società professionale e non può esercitare l'attività professionale a titolo individuale fino a quando partecipi a detta società, salvo che il proprio ordinamento professionale lo consenta espressamente.
      2. Gli incarichi professionali in corso di svolgimento alla data di costituzione della società sono trasferiti alla società stessa; di tale trasferimento deve essere data immediata comunicazione al cliente. Analoga comunicazione deve essere fatta al cliente in caso di scioglimento della società.
      3. In entrambi i casi di cui al comma 2, il cliente ha facoltà di recesso senza oneri a proprio carico, anche se previsti nelle relative tariffe professionali.

 

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